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SENTENZE – 7 Settembre 2026

Turni oltre le 6 ore: la Cassazione conferma, buono pasto e mensa spettano anche di notte

Lavoro, torna a occuparsi di un tema che riguarda direttamente i colleghi turnisti: il diritto al servizio mensa o al buono pasto sostitutivo per chi svolge un turno continuativo superiore alle sei ore, notte compresa.

La vicenda nasce dal ricorso di un’azienda ospedaliera contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva riconosciuto a un’infermiera il diritto alla mensa (o alla prestazione sostitutiva) per i turni superiori alle sei ore svolti tra il 2014 e il 2023, con un risarcimento di 7.260,54 euro oltre interessi e rivalutazione. La Cassazione ha respinto integralmente il ricorso aziendale, confermando la decisione.

Il principio è netto: il diritto al pasto non dipende da come è organizzato il turno, non dipende dall’orario in cui viene svolto (giorno o notte) e non dipende dalla durata della pausa riconosciuta ai turnisti, spesso più breve (10 minuti) rispetto a quella del personale con orario fisso (30 minuti). Ciò che conta è un solo elemento: aver lavorato più di sei ore continuative, condizione che fa scattare il diritto alla pausa e, con essa, al beneficio mensa.

La Corte chiarisce inoltre che pausa breve retribuita e pausa pasto sono due istituti distinti, con funzioni diverse: la prima serve al recupero delle energie durante il turno, la seconda — non retribuita — è destinata alla consumazione del pasto. Non si possono quindi compensare tra loro, né l’azienda può sostenere che l’indennità di turno notturno assorba anche il diritto alla mensa: si tratta di voci con natura e finalità differenti.

Un passaggio importante riguarda proprio la notte: il fatto che la mensa aziendale sia chiusa in quell’orario non esclude il diritto, se l’azienda ha previsto modalità sostitutive. In questi casi il pasto può essere fruito anche prima o dopo il turno. Allo stesso modo, le esigenze di continuità assistenziale — cioè la necessità di garantire sempre personale in reparto — non possono tradursi nella perdita del beneficio: spetta all’azienda organizzare i turni in modo da conciliare le pause con la sicurezza dei pazienti, non negare il diritto.

Attenzione però al limite fissato dalla stessa ordinanza: la sentenza non impone a ogni datore di lavoro di istituire un servizio mensa se non lo ha già fatto. Il principio opera quando l’azienda ha già attivato la mensa o una modalità sostitutiva (come i buoni pasto): in quel caso, il turnista non può esserne escluso solo per l’orario del proprio turno. La verifica va sempre fatta sul contratto collettivo applicabile e sul regolamento interno.

Infine, un’indicazione utile per chi volesse far valere questo diritto: per interrompere la prescrizione non serve indicare l’importo esatto preteso, ma è sufficiente una richiesta scritta che identifichi chiaramente il diritto rivendicato e manifesti in modo inequivocabile la volontà di ottenerne il riconoscimento.

(Fonte: Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 24919/2026, dep. 2 settembre 2026)

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