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Normativa – 8 Ottobre 2026

Ferie non godute: cade il divieto assoluto di pagamento. Ora tocca alle Aziende dimostrare di averle garantite

Ferie non godute degli infermieri: cosa cambia con la legge 174/2026

Con la legge 5 ottobre 2026, n. 174, il “in nessun caso” del 2012 esce dalla norma. Alla cessazione del rapporto l’indennità sostitutiva può essere dovuta, e l’onere della prova è a carico del datore di lavoro.

Per anni le Aziende sanitarie hanno risposto allo stesso modo a chi andava in pensione con decine di giorni di ferie arretrate: la legge vieta di pagarle. Dal 6 ottobre 2026, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 232) della legge 174/2026 di conversione del decreto-legge 144/2026, quella risposta non basta più.

Cosa cambia

La legge riscrive l’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 95/2012. Sparisce la formula secondo cui ferie, riposi e permessi non fruiti non danno luogo “in nessun caso” a trattamenti economici sostitutivi. Al suo posto arriva una regola che guarda a chi è responsabile della mancata fruizione.

I punti fermi sono quattro:

  • Il datore di lavoro deve garantire le ferie. È responsabile, con i propri poteri organizzativi, di mettere il personale in condizione di fruirne pienamente.
  • Deve invitare formalmente il dipendente a usarle. L’invito va fatto in tempo utile e deve avvisare che le ferie non godute entro il periodo di riferimento, o di riporto autorizzato, possono andare perdute senza indennità.
  • L’indennità spetta solo alla cessazione del rapporto. Nessuna monetizzazione durante il servizio: non si può rinunciare alle ferie per farsele pagare.
  • La prova spetta all’Azienda. Se l’amministrazione nega il pagamento sostenendo che il lavoratore ha scelto consapevolmente di non andare in ferie, deve dimostrarlo.

Perché riguarda da vicino gli infermieri

Nei nostri reparti le ferie non si accumulano per scelta. Si accumulano perché la richiesta viene rinviata, perché manca chi copre il turno, perché l’organico non regge un’assenza. La nuova norma distingue finalmente queste situazioni da quella di chi, potendo riposare, decide di non farlo.

La legge individua anche chi risponde: il soggetto, dirigente o no, che nell’organizzazione dell’ente autorizza o nega le ferie. La gestione dei piani ferie non è più solo un problema di chi presenta la domanda.

Attenzione: non vale per tutto l’arretrato

La nuova disciplina si applica alle ferie maturate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione. Le ferie accumulate negli anni precedenti non diventano automaticamente pagabili: per quelle restano le regole del periodo in cui sono maturate e gli orientamenti della giurisprudenza, che già in molti casi hanno riconosciuto l’indennità.

E non c’è alcun automatismo nemmeno per il futuro. Un saldo residuo alla cessazione non equivale a un pagamento: conta il motivo per cui quelle giornate non sono state godute.

Cosa fare da subito

La differenza, d’ora in poi, la fanno i documenti. Il nostro consiglio ai colleghi:

  • presentare le richieste di ferie sempre per iscritto e conservarne copia;
  • chiedere che dinieghi e rinvii siano motivati per iscritto;
  • conservare piani ferie, turni e ogni comunicazione aziendale sul tema;
  • non firmare rinunce o dichiarazioni sulle ferie senza averle fatte prima visionare al sindacato.

In conclusione

Le ferie restano prima di tutto un diritto al riposo, non una voce di stipendio. La novità è che la legge ora dice a chi spetta renderlo esercitabile: all’Azienda, che deve organizzarsi, invitare il dipendente a fruirne e, se nega l’indennità, provare che la rinuncia è stata una sua scelta consapevole. In una sanità dove le ferie arretrate nascono quasi sempre dalla carenza di personale, è un cambio di prospettiva che può pesare molto.

Leggi anche: Arriva l’indennità ferie. Cosa cambia, per chi, e da quando

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