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Normativa – 19 Settembre 2026

Permessi 104 e turno di notte: quanti giorni vengono conteggiati?

Questo articolo chiarisce come vada computato il permesso mensile previsto dall’art. 33, comma 3, della Legge 104/1992 quando sia richiesto in corrispondenza di un turno di lavoro notturno. Il turno di notte ha inizio in una giornata e termina in quella successiva. Ne deriva il dubbio se la fruizione del permesso debba essere imputata a una giornata o a due, con possibile riduzione dei tre giorni mensili spettanti.

Quadro normativo

L’art. 33, comma 3, della Legge 104/1992 riconosce i permessi mensili retribuiti e ne prevede la fruizione “a giornata”. Il computo è quindi indipendente dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana, e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto effettivamente svolgere nel giorno interessato.

Sul lavoro a turni e notturno rilevano l’art. 1 del D.Lgs. 66/2003 e, per il personale del Comparto Sanità, l’art. 27 (Orario di lavoro) del CCNL 2022-2024 sottoscritto il 27 ottobre 2025. Il turno notturno costituisce una ordinaria articolazione dell’orario di lavoro.

Il principio affermato dall’INPS

Con il messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018 l’INPS ha stabilito che, in caso di turno di lavoro notturno, la prestazione, pur estendendosi su due giorni solari, rimane riferita a un unico turno di lavoro. Ne consegue che, ai fini del computo del permesso, deve essere considerato un solo giorno, anche quando la prestazione si sarebbe svolta a cavallo di due date.

Effetti applicativi

Il dipendente che fruisca del permesso in corrispondenza di un turno notturno subisce l’imputazione di una sola giornata sul monte mensile dei tre giorni. La circostanza che il turno si concluda nella giornata successiva non determina alcun ulteriore conteggio, e le restanti giornate rimangono nella disponibilità del lavoratore.

In caso di computo difforme

Qualora l’amministrazione imputi due giornate anziché una, il dipendente può verificare il piano dei turni e il prospetto dei permessi, poi presentare istanza scritta di rettifica richiamando il messaggio INPS n. 3114/2018. In caso di mancato riscontro è possibile rivolgersi alla Segreteria Territoriale NurSind Napoli per la tutela del proprio diritto.

Riferimenti: Legge 104/1992, art. 33, comma 3; INPS, messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018; D.Lgs. 66/2003, art. 1; CCNL Comparto Sanità 2022-2024, art. 27 (Orario di lavoro).

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